Ma cosa è veramente la CENSURA, se non un controllo che un organo pubblico esercita su di una manifestazione di pensiero, impedendone la diffusione quando la ritiene contraria agli interessi dell’ordinamento.
Ma se la censura è un atto sistematico nei regimi dittatoriali in uno Stato democratico è un istituto del tutto eccezionale.
Non a caso l’unica forma di censura permessa dal nostro ordinamento è quella sulle opere cinematografiche disciplinata dalla L.21 aprile 1962 n.161; una apposita Commissione nominata dal Ministro competente concede il “ nulla osta “ per la diffusione di quelle opere che risultano non essere contrarie al buon costume, tale “ nulla osta ” può essere vincolato ad eventuali limiti per la visione dei minori.
L’articolo 21 della Costituzione legittima questa forma di censura nel suo ultimo comma in cui vieta “ le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume ”.
Per il resto, l’art. 21 garantisce a tutti il “diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.
Quando viene messa in atto una forma di CENSURA non contemplata dalla Costituzione italiana vengono poste in atto due conseguenze che riguardano da una parte la vittima della censura e dall’altra la collettività.
Chi viene censurato subisce una lesione di una libertà costituzionalmente garantita ( dall’art 21 ) e tale lesione viene ricondotta dalla giurisprudenza prevalente nella categoria del danno esistenziale, analogamente una collettività fatta oggetto di un gesto censorio potrebbe chiedere un risarcimento dei danni subiti dalla collettività per effetto del comportamento censorio.
La richiesta danni potrebbe essere rivolta sia a chi manualmente ha messo in atto la censura sia a chi ne è stato il mandante.
Radio Monte Carlo è come si può leggere nel piede dell’intestazione del suo sito web www.radiomentecarlo.net una Testata registrata al Tribunale di Milano il 11/07/2008 al num. 454 e quindi avrà un direttore responsabile iscritto all’ordine dei giornalisti.
E se così è, allora subentra un problema di deontologia professionale perché la Carta dei Doveri che un giornalista dovrebbe conoscere pone l’accento sulla “ responsabilità del giornalista verso i cittadini ”, specificando che tale responsabilità non può dal giornalista essere subordinata “ ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell’editore, ecc. ecc.”.
In estrema sintesi il giornalista deve avere una relazione esclusiva, diretta e immediata con la collettività.
Le norme che regolano il comportamento del giornalista sono in gran parte contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), e nel codice di deontologia dei giornalisti del 1998, si tratta di vere e proprie norme di legge attinenti al rapporto tra il giornalista e ciascun membro della collettività. La loro violazione può portare alla responsabilità civile e/o penale del giornalista.
Ma il dovere più pregnante per un giornalista è il dovere di verità, considerato sia dalla L. n. 69/1963 che dalla stessa Carta dei Doveri quale “ obbligo inderogabile ”.
La Testata giornalistica di RMC è la congiunzione tra il fatto e la collettività, e deve consentire alla collettività l'esercizio di quella sovranità che secondo l'art. 1 della Costituzione “ appartiene al popolo ”.
Un'informazione che occulta o peggio distorce la realtà dei fatti impedisce alla collettività un consapevole esercizio della sovranità.
Mai come in questo caso vale la locuzione di Decimo Giulio Giovenale “ Dat veniam corvis, vexat censura columbas “ con la censura vengono puniti gli innocenti ma restano impuniti i malvagi ( coloro che la applicano ).
Doubleg
Da qualsiasi lato vogliamo vedere questa storia rimane questo gesto che definire "ignobile" é poco... e che sará difficile da dimenticare. Si é spezzato il filo della fiducia. (agostino-Monza)
RispondiEliminaAnche a me hanno fatto del male !
RispondiEliminaMarinella
Anche a me hanno fatto del male !
RispondiEliminaElisabetta